Art. 8.
(Trattamenti sanitari obbligatori).

      1. Il presidente del tribunale competente per territorio, su proposta del responsabile del gruppo speciale interforze di cui all'articolo 9, può disporre, sentito il sindaco, accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori a carico di persone per le quali sussiste fondato motivo di ritenere che sono abitualmente dedite all'esercizio della prostituzione.
      2. Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori di cui al presente articolo sono attuati, ai sensi dell'articolo 32 della Costituzione, nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili, compreso, per quanto possibile, il diritto alla scelta del medico e del luogo di cura.
      3. Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono attuati dai presìdi e dai servizi pubblici territoriali e, ove necessiti la degenza, dalle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.
      4. Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte del soggetto che vi è obbligato.
      5. Al procedimento relativo agli accertamenti e ai trattamenti sanitari obbligatori in condizione di degenza ospedaliera di cui al presente articolo e alla relativa tutela giurisdizionale, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.